sanificazione aziende credito d'imposta

Aggiornamento 1): Il Decreto “Rilancio” del 19 maggio 2020 ha abrogato l’art. 64 del Decreto Cura Italia (mai partito per la mancanza del decreto attuativo) e stabilito nuove regole per quanto riguarda il credito d’imposta previsto per la sanificazione degli ambienti di lavoro. Maggiori informazioni in questo articolo

Aggiornamento 2) in data 26 aprile 2020 è stato emanato dal premier Conte un nuovo Dpcm che aggiorna quello del 10 aprile e contiene il “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” a partire dal 4 maggio 2020 (“fase 2”): clicca qui per leggere l’articolo.

 

Credito d’imposta e fondi speciali: cosa dicono gli ultimi provvedimenti governativi a proposito della disinfezione degli ambienti di lavoro.

Sono diversi i provvedimenti presi dal governo negli ultimi giorni per contrastare la diffusione del Coronavirus e tutelare la salute dei lavoratori. Ultimo per quanto riguarda la sanificazione di aziende e ambienti di lavoro il cosiddetto Decreto Legge “Cura Italia” (n°18 del 17 Marzo 2020), il provvedimento che stanzia 25 miliardi di fondi a sostegno del mondo del lavoro in questo periodo di crisi (il provvedimento 

Il 14 marzo scorso sindacati e imprese (in accordo con il governo) hanno siglato un protocollo che obbliga le aziende ad assicurare “la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago” ma non solo. Il protocollo prevede misure specifiche nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali. In questo caso l’azienda “procede alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei locali”.

Ma cosa prevede invece il Decreto “cura Italia” per la sanificazione degli ambienti di lavoro (anche istituzionali) dal rischio Coronavirus

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) distingue in due diversi articoli i provvedimenti a sostegno della sanificazione di ambienti lavorativi in generale (art. 64) e di ambienti istituzionali (art. 114). Vediamoli insieme.

 

Coronavirus, cosa prevede il Decreto “cura Italia” per la disinfezione di aziende, uffici, negozi e ambienti di lavoro in generale?

Il decreto “cura Italia” del 17 marzo 2020 art.64, “allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19” prevede per il periodo d’imposta 2020:

per soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Il comma 2 dell’art. 64 del Decreto stabilisce che i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta verranno stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e che questo verrà adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Al comma 3 è affidato il riferimento all’art.126 dello stesso decreto per quanto riguarda gli oneri derivanti da questo articolo. 

Il cosiddetto “Decreto Liquidità“, entrato in Gazzetta Ufficiale il 9 aprile 2020, riconosce il credito d’imposta anche per l’acquisto di “dispositivi di protezione individuale e sicurezza, idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale“, vale a dire mascherine, guanti, visiere, ma anche barriere e pannelli protettivi.

 

Coronavirus, cosa prevede il Decreto “cura Italia” per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni? 

Per quanto riguarda i locali e luoghi di lavoro istituzionali, il decreto “cura Italia” all’articolo 114 prevede lo stanziamento di un fondo specifico per la disinfezione degli ambienti di province, comuni e città metropolitane da rischio Covid-19Il fondo calcolato per l’anno 2020 è di 70 milioni di euro, da suddividere in  65 milioni per i comuni e 5 milioni per le province e le città metropolitane. La ripartizione avverrà

con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

Anche in questo caso, al comma 3 è affidato il riferimento all’art.126 dello stesso decreto per quanto riguarda gli oneri derivanti da questo articolo. 

 

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