Nuovo credito d’imposta al 30% per spese di sanificazione e acquisto Dispositivi di Protezione Individuale da Covid-19. Il Decreto “Imprese, Lavoro, Giovani e Salute” (detto anche Sostegni Bis), approvato dal governo italiano il 20 maggio 2021, ha introdotto all’art. 32 nuove regole e nuove modalità di accesso per ottenere il bonus Vediamo insieme i dettagli del nuovo provvedimento.
A chi spetta il bonus sanificazione?
Come il precedente previsto dal DL 34/20202 (Decreto Rilancio) anche il credito d’imposta 2021 spetta:
- ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni,
- agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,
- alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater comma 4 del DL n. 34/2019 convertito.
Per quali spese è previsto il nuovo credito d’imposta?
Il bonus sanificazione è previsto dal DL “Imprese, Lavoro, Giovani e Salute” per tutte quelle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati in ambito lavorativo e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Rientrano dunque in questo elenco, ad esempio, le spese sostenute per interventi di sanificazione in azienda o in hotel, per l’acquisto di un nebulizzatore per la sanificazione nonché quelle per la somministrazione di tamponi COVID-19 ai propri dipendenti.
Nello specifico, il DL Sostegni Bis dispone che sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
A quanto ammonta il credito d’imposta per sanificazioni e acquisto DPI e quali sono i limiti di spesa?
Il DL “Imprese, Lavoro, Giovani e Salute” riconosce un “bonus” pari al 30% delle spese per sanificazione e acquisto DPI per far fronte all’emergenza Coronavirus, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Il limite complessivo previsto è di 200 milioni di euro per l’anno 2021. Lo scorso decreto Rilancio del 2020 aveva previsto un credito d’imposta teorico del 60%, che però era stato abbassato a poco più del 15% in sede effettiva.
Come ottenere il credito d’imposta 2021?
Per ottenere il credito d’imposta è importante sapere che questo, come quello previsto anche dal decreto precedente, è “utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui all’art. 1, comma 53 della L. 244/2007 e di cui all’art. 34 della L. 388/2000”.
È cedibile?
Non sembra attualmente prevista la possibilità di cedere il credito d’imposta, come invece prevedeva l’art. 122 del Decreto Rilancio 34/2020.
Il bonus sanificazione concorre alla formazione del reddito?
No, il credito d’imposta previsto per spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione individuale non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR.
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